Art. 8.
(Organismi associativi del settore bieticolo saccarifero).

      1. Al fine di agevolare la riorganizzazione delle organizzazioni rappresentative dei produttori di produzioni disciplinate da specifiche Organizzazioni comuni di

 

Pag. 12

mercato (OCM) interessate da processi di revisione comunitaria e che per tale motivo necessitano di riorientare le proprie finalità istitutive e di ricostituire i propri profili giuridici, le attuali organizzazioni associative di livello nazionale che svolgono servizi e funzioni in favore dei produttori riferibili a tali OCM e in particolare, le associazioni e i consorzi nazionali dei bieticoltori, assumono la qualifica delle forme associate delle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
      2. Le organizzazioni associative di livello nazionale di cui al comma 1, per beneficiare della qualifica di cui al citato articolo 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguare i propri statuti alle disposizioni previste dagli articoli 6 e 7 del medesimo decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102. A tale fine, esse, anche costituendosi in associazioni temporanee di scopo, presentano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un piano di riconoscimento scaglionato nel tempo, la cui accettazione fa decorrere il termine di cinque anni ed equivale a un prericonoscimento.
      3. Nel periodo di prericonoscimento di cui al comma 2, le organizzazioni associative interessate provvedono a far sì che i produttori loro associati conseguano il riconoscimento di organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.